“Diritto costituzionale è mettersi nei panni degli altri”: qualche breve riflessione sul diritto costituzionale comparato.

Riflessioni sul Metodo Comparato

Cinzia Piciocchi

Professoressa associata di Diritto costituzionale comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università di Trento.

All’inizio del mio dottorato di ricerca, una ventina di anni fa, svolgevo alcune attività di collaborazione alla cattedra di Diritto costituzionale. Tenevo qualche ora di lezione, partecipavo agli esami ed ascoltavo le lezioni del corso. La mia presenza alle lezioni suscitava qualche perplessità, poiché il dottorato è di per sé un corso avanzato, ma avevo ben chiaro che il mio lavoro sarebbe stato dietro la cattedra e svolgevo, nelle mie intenzioni, una sorta di tirocinio auto-gestito. Guardavo e cercavo di apprendere: come si risponde alle domande inattese, come si espongono gli argomenti, come si trattano gli esempi. Prendevo molti appunti: le lezioni erano divertenti, gli esami invece no. La partecipazione alle commissioni di valutazione (concorsi ed esami, ad esempio) non mi appassionava: un dato che, purtroppo, nel tempo non è cambiato. So che si tratta di un aspetto importante del lavoro del docente universitario e lo svolgo al meglio delle mie possibilità, ma mentirei se dicessi che mi diverte, diversamente da quando scrivo o partecipo ad attività di didattica e seminariali, alle quali prendo parte con molta più allegria.

 

Proprio durante una commissione d’esame, in una lunga e afosa sessione estiva di non ricordo quale anno, si discorreva di diritto alla salute e del rifiuto di trattamenti sanitari. Il candidato sosteneva l’inesistenza del diritto a sottrarsi ad emotrasfusioni salvavita, anche nel caso di rifiuto per motivi religiosi. L’art. 32 della Costituzione, in tale prospettiva, avrebbe previsto una sorta di “dovere alla salute” per cui, a fronte di un trattamento che impedisce di morire, non sarebbe stata prevista nessuna possibilità di rifiuto. Se ti salvano la vita, diceva lo studente, dovresti solo rispondere grazie.

 

“Ne è sicuro? Guardi che diritto costituzionale è mettersi nei panni degli altri”.

 

Ho letto, da allora, parecchi libri, articoli, sentenze, contributi dottrinali, come tutti i colleghi che sanno che, scegliendo la carriera accademica, passeranno gran parte del loro tempo a studiare. Ho trovato in essi molte definizioni di che cosa si occupi il diritto costituzionale, ma questa considerazione (che – non l’ho detto prima, ma lo dico ora – era del titolare della cattedra con cui ero in commissione, Roberto Toniatti) mi pare vada al cuore della materia. Effettivamente, diritto costituzionale è mettersi nei panni degli altri. Si è costituzionalisti, io credo, quando si riesce a comprendere che una libertà che siamo soliti declinare secondo paradigmi a noi consueti, può essere osservata anche da prospettive inedite ed inattese. Quando siamo pronti, in altre parole, a comprendere che ciò che definiamo in base al nostro assetto di valori – che è determinato dal nostro percorso di studi, ma anche dalla sensibilità individuale e dalle esperienze di vita incontrate – possa porsi in una prospettiva differente.

Si ragiona da costituzionalisti, in altre parole, quando, senza rinunciare alla propria struttura morale, si prova ad indossare i panni altrui: quando sappiamo riconoscere che nella libertà di manifestazione del pensiero ricadono i concetti che ci appaiono edificanti ed al contempo quelli in cui non ci riconosciamo; o quando comprendiamo che la libertà di manifestare il credo religioso non cambia se, al posto dei simboli che ci sono più famigliari poiché li abbiamo sempre osservati nelle strade o nelle scuole delle nostre città, appaiono altri simboli, perché è esattamente della stessa libertà che stiamo parlando.

Si tratta di un punto di partenza, che non determina necessariamente un risultato univoco, ma appare imprescindibile e richiede l’attitudine a saper vedere le cose in modo diverso, talvolta rovesciando la prospettiva sinora adottata seguendo i sentieri per noi più usuali.

Mi pare che quest’attitudine sia presente anche in relazione alla comparazione: un metodo che si fonda sulla capacità stessa di sapersi mettere nei panni degli altri. Lo dico con convinzione poiché ho avuto la fortuna di studiare – prima – e lavorare – poi – nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento, in cui il diritto si studia in prospettiva comparata. È stato quindi normale (nell’senso etimologico del termine, che fa riferimento alla norma, alla regola) affrontare argomenti giuridici guardando in primis oltre confine, per capire la funzione degli istituti e come le problematiche venissero affrontate altrove, applicando poi le conoscenze acquisite alla comprensione del contesto italiano. L’“altrove”, in questo senso, serve da specchio per comprendere come tematiche simili possano assumere fisionomie diverse, secondo i contesti storici e sociali in cui sono considerate, presentando tra loro al contempo elementi comuni, non semplici da individuare, ma preziosi per la comprensione della natura stessa degli istituti giuridici in gioco.

Studiare in prospettiva comparata il diritto costituzionale rappresenta una fortuna anche da un altro punto di vista, poiché si viene in contatto con una rete di studiosi a livello sia italiano, sia internazionale. Una comunità di comparatisti alla quale ci si può rivolgere per confrontarsi e nella quale si riscontra spesso un interesse per le tematiche relative al pluralismo. Esprimo un parere del tutto personale, ma non credo sia un caso che diverse generazioni studiosi nell’ambito del diritto costituzionale comparato si siano occupate delle questioni, che circondano il concetto di pluralismo. Penso alle diverse accezioni che questo termine può assumere e che spaziano dalle possibili manifestazioni del pluralismo territoriale, al pluralismo linguistico ed anche di religioni e culture, per fare solo alcuni esempi.

Credo che chi sia abituato a mettersi nei panni degli altri, confrontando costantemente realtà diverse e cercando di capirle anche al fine di comprendere meglio se stessi, finisca per sviluppare una sensibilità verso queste tematiche.

La comparazione, ad esempio, richiede un’attenzione costante per la scelta delle definizioni, che si rivela spesso complessa non solo dal punto di vista dell’aspetto linguistico (che pure non è semplice: chi compara deve parlare più lingue), ma anche nella prospettiva concettuale, poiché ci si abitua a considerare che le parole recano con sé significati e storie differenti, che richiedono la massima attenzione. Si deve ragionare sulla scelta dei termini che si usano e confrontarsi con i percorsi, che danno conto della nascita delle parole e delle conseguenze che il loro impiego si porta dietro. Un esempio per tutti: utilizzare il termine “multiculturalismo” o “interculturalismo”, che pure si assomigliano, può aprire prospettive di ricerca tra loro profondamente differenti, quindi va speso del tempo a ponderarne la scelta (credetemi sulla parola, altrimenti chiedete a Roberto Toniatti, che ve lo potrà confermare).

Se si è soliti pensare che uno stesso istituto possa essere definito in modi diversi, diventa anche scontato pensare che non esista solo il proprio modo di vedere le cose; ne deriva una forma mentis, che impone di chiedersi come vedrebbe la questione un giurista che sia cresciuto nel contesto che si sta analizzando, parli quella lingua ed abbia vissuto quella storia. Sapersi mettersi in discussione diventa parte di un metodo e si finisce per capire, che più si studia e meno si sa.

L’attenzione per le tematiche inerenti il pluralismo apre un ambito di confronto ulteriore, quello del rapporto con altre discipline. Il pluralismo porta con sé il concetto di identità, che si definisce in relazione a criteri quali lingua, dialetto, religione, credo, etnia – per proporre solo alcuni esempi – che si comprendono solo dialogando con esperti di altre materie. Ci si trova così a collaborare con sociologi, antropologi, linguisti, che arrivano con i loro panni, che dobbiamo provare ad indossare. In questo dialogo interdisciplinare, ci rendiamo infatti conto che le stesse parole possono assumere significati diversi, anche molto lontani, e ciò che a noi suona chiaro può risultare di difficile comprensione, quando non fuorviante, per chi non condivida il nostro retroterra professionale, in virtù di un problema che non è linguistico ma concettuale. Nelle diverse discipline, quindi, la collaborazione può avvenire solo se si accetti questa diversità e la si ponga a punto di partenza. Ne deriva un percorso complesso, in cui dobbiamo porre in discussione le categorie concettuali con le quali siamo abituati a muoverci, per riuscire a raggiungere un terreno comune anche lessicale, senza il quale non è possibile dialogare. Non si tratta di un’operazione semplice né immediata, anche perché rivedere le categorie concettuali con le quali si è soliti affrontare le diverse tematiche significa elaborare nuovi strumenti, rinnovando la “cassetta degli attrezzi” che maneggiamo con più sicurezza e che hanno sinora definito il nostro lavoro e, forse, un po’ anche noi stessi.

In tutti questi ambiti, indossare i panni degli altri può diventare un’abitudine che conduce a saper vedere il proprio lavoro da fuori, come fossimo osservatori esterni di noi stessi, ricordandoci che c’è sempre qualcuno per cui gli altri siamo noi. “Normale” e “strano” diventano così categorie relative: anche i nostri panni possono apparire bizzarri per chi sia solito indossarne altri; a meno di non avere la fortuna di trovare qualcuno che abbia saputo costruire un percorso in cui sia pronto a provare ad indossarli, senza rifiuti preconcetti, per capire come ci si sta dentro.

Mi rendo conto, alla conclusione di questo breve scritto, che siamo di fronte ad un discorso di più ampio respiro, che non riguarda solo diritto costituzionale, comparazione e interdisciplinarietà, ma forse anche il contesto sociale stesso, in cui quest’attitudine può rappresentare una risorsa importante.

Da qui però partono altri sentieri, mentre io mi fermo qui.

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